Regolamento

Art. 15

In vigore dal 30 apr 1863
Si farà esso Presidente trasmettere nel tempo stesso dalle Giunte municipali tutti i ragguagli che avran potuto queste raccogliere sui beni rurali di pertinenza ecclesiastica esistenti nel rispettivo Comune, con la formazione di apposito quadro, a termini dell' della legge.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1863-03-26;1203#art-r-15

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Art. 15 Che approva il Regolamento per la concessione in enfiteusi dei beni ecclesiastici in Sicilia. — Testo vigente | Portale Normativo