Regolamento

Art. 11

In vigore dal 30 apr 1863
Il Presidente della Commissione chiederà alle Giunte municipali del suo Circondario un esatto notamento di tutti i Corpi morali ecclesiastici, e di tutte le fondazioni o istituzioni di cui è parala nell' della legge, esistenti in ciascun Comune, con l'indicazione del nome e cognome del superiore o titolare o rappresentante del benefizio, prebenda, abbazia, prelatura, convento, monastero o altro qualsiasi ente morale contemplato dalla legge. Questo notamento sarà sollecitamente trasmesso dalle Giunte municipali entro il termine di 30 giorni.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1863-03-26;1203#art-r-11

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Art. 11 Che approva il Regolamento per la concessione in enfiteusi dei beni ecclesiastici in Sicilia. — Testo vigente | Portale Normativo