Regolamento

Art. 6

In vigore dal 30 apr 1863
In mancanza del Prefetto o del suo sostituito, ed in mancanza del Sotto-Prefetto, le funzioni di Presidente della Commissione saranno esercitate dal Giudice delegato dal Presidente della Corte d'Appello, ed in mancanza di costui dal Ricevitore demaniale del Circondario o da colui che ne terrà le veci.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1863-03-26;1203#art-r-6

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