Regolamento
Art. 2
In vigore dal 30 apr 1863
Gli Ordinari diocesani, i Presidenti delle Corti d'Appello, le Deputazioni provinciali, appena fatta la nomina di cui è parola nel precedente articolo, ne avvertiranno le persone rispettivamente nominate ed anche il Prefetto della Provincia ed il Sotto-Prefetto del Circondario, nella qualità di Presidente della Commissione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1863-03-26;1203#art-r-2