Regolamento

Art. 4

In vigore dal 30 apr 1863
Il Prefetto, che deve presiedere alla Commissione che si raduna nel Capoluogo della Provincia, potrà o entro il termine sopraindicato dei dieci giorni, od anche nel corso delle sessioni, ove il bisogno lo richiegga, delegare un Consigliere di Prefettura a rappresentarlo.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1863-03-26;1203#art-r-4

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