Art. 2
Regolamento

Art. 2

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In vigore dal 30 apr 1863
Gli Ordinari diocesani, i Presidenti delle Corti d'Appello, le Deputazioni provinciali, appena fatta la nomina di cui è parola nel precedente articolo, ne avvertiranno le persone rispettivamente nominate ed anche il Prefetto della Provincia ed il Sotto-Prefetto del Circondario, nella qualità di Presidente della Commissione.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1863-03-26;1203#art-r-2