Regolamento
Art. 6
6 / 50In vigore dal 30 apr 1863
In mancanza del Prefetto o del suo sostituito, ed in mancanza del Sotto-Prefetto, le funzioni di Presidente della Commissione saranno esercitate dal Giudice delegato dal Presidente della Corte d'Appello, ed in mancanza di costui dal Ricevitore demaniale del Circondario o da colui che ne terrà le veci.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1863-03-26;1203#art-r-6