Regolamento
Art. 23
In vigore dal 30 apr 1863
La deliberazione suddetta sarà trasmessa dal Presidente della Commissione al Procuratore del Re presso il competente Tribunale circondariale, il quale farà intimare per mezzo d'un Usciere giudiziario l'individuo denunziato dalla Commissione a comparire davanti al Tribunale a giorno ed ora fissa, accordandogli un giorno per ogni quindici miglia di distanza. Il Tribunale, letta la deliberazione della Commissione, ed intese le conclusioni del Pubblico Ministero e la difesa della parte se è presente, pronunzierà inappellabilmente la sua sentenza, applicando la multa se vi sia luogo.
La sentenza conterrà pure la condanna del multato alle spese del giudizio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1863-03-26;1203#art-r-23