Art. 22
Regolamento

Art. 22

22 / 50
In vigore dal 30 apr 1863
Raccolte nei termini sopra stabiliti tutte le opportune notizie, la Commissione prenderà in esame le dichiarazioni date dai rappresentanti gli enti morali ecclesiastici, e le confronterà con tutti quegli altri elementi che saranno stati apprestati dai Notai, dalle Giunte municipali e dagli altri uffici a cui si sia la Commissione rivolta, e rileverà se le fatte dichiarazioni corrispondano alla consistenza della proprietà ecclesiastica, e se siano strettamente conformi al tenore della legge. Mancando la dichiarazione o trovata questa non veridica o non conforme al prescritto dalla legge, la Commissione emetterà la sua deliberazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1863-03-26;1203#art-r-22