Regolamento

Art. 29

In vigore dal 30 apr 1863
Stabiliti i fondi che dovranno darsi in enfiteusi, la Commissione dividerà gli stessi in tre classi per potere più comodamente assegnare il canone annuale di ciascuno: a) Fondi di cui siansi convenuti gli affitti in danaro; b) Fondi i cui affitti siansi convenuti in generi; c) Fondi di cui non vi siano o non si conoscano i fitti pel sessennio stabilito dalla legge dal 1.° gennaio 1855 a tutto il 1860.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1863-03-26;1203#art-r-29

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