Regolamento
Art. 33
In vigore dal 30 apr 1863
I detti quadri saranno altresì comunicati per esame al Regio Procuratore del Tribunale del Circondario, al Consiglio di Prefettura e alla Deputazione provinciale, affinché non avvenga che fondazioni laicali, escluse dalla legge, si confondano con le ecclesiastiche.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1863-03-26;1203#art-r-33