Regolamento

Art. 37

In vigore dal 30 apr 1863
Per determinare il sistema delle divisioni dei terreni in quote di cui è parola nell' della legge, ogni Commissione chiamerà tre periti che conoscano esattamente la figura e la natura dei fondi che debbonsi dividere. A tale oggetto ogni Commissione domanderà tanto dai titolari ecclesiastici, quanto dalle Giunte municipali del luogo ove sono siti i beni, un notamento dei periti che potrebbero avere le suddette cognizioni, e tra questi farà la scelta. I detti periti, tenendo presente la quantità del terreno resultante da quegli elementi che serviron di base alla formazione dei quadri, daranno i loro lumi alla Commissione per istabilire la divisione del terreno in quote. Dovranno pure essere invitati ad intervenire, se lo vogliono, in commissione gli stessi titolari ecclesiastici, con facoltà di poter essi destinare loro speciali Procuratori per apprestare tutte quelle notizie che crederanno intorno al sistema di divisione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1863-03-26;1203#art-r-37

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