Regolamento

Art. 40

In vigore dal 30 apr 1863
Fatto dai periti il piano di divisione con tutte le operazioni indicate negli della legge, la Commissione lo esaminerà per approvarlo o per ordinare agli stessi o ad altri periti le modificazioni che crederà convenienti, dopo le quali darà la sua approvazione con deliberazione che secondo l' della legge non andrà soggetta ad esame. La Commissione ordinerà allora ai periti di apporre i segni divisorii secondo il piano approvato.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1863-03-26;1203#art-r-40

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Art. 40 Che approva il Regolamento per la concessione in enfiteusi dei beni ecclesiastici in Sicilia. — Testo vigente | Portale Normativo