Regolamento
Art. 44
In vigore dal 30 apr 1863
Ove abbia avuto luogo devoluzione per sentenza passata in giudicato, ed il dominio utile sia stato riacquistato dal direttario, il Procuratore del Re presso quel Collegio che avrà pronunziato definitivamente sulla devoluzione, darà conoscenza del giudicato al Prefetto della Provincia, il quale curerà che sia fra tre mesi nuovamente conceduto in enfiteusi il fondo con le forme stesse stabilite dalle leggi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1863-03-26;1203#art-r-44