Regolamento

Art. 48

In vigore dal 30 apr 1863
Ciascun membro della Commissione, ove si verifichi il bisogno di particolari indagini e provvedimenti, ricorrerà all'Autorità da cui dipende o direttamente al Ministero, secondo i casi, facendo quelle motivate proposte che stimerà opportune. Parimente ciascun membro della Commissione terrà mensilmente informata l'Autorità, da cui direttamente dipende, dell'andamento delle operazioni di censuazione mediante un circostanziato rapporto che da detta Autorità sarà trasmesso al rispettivo Ministero.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1863-03-26;1203#art-r-48

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