Regolamento

Art. 50

In vigore dal 30 apr 1863
Le spese occorrenti per l'insediamento delle Commissioni saranno anticipate dai Ricevitori demaniali, salvo il rimborso da prelevarsi dal fondo delle multe, o in mancanza di questo, da altro fondo che sarà stabilito di concerto dai Ministeri dell'Interno, delle Finanze e di Grazia e Giustizia e dei Culti. Torino il 26 marzo 1863. Visto d'ordine di S. M. Il Guardasigilli Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti G. PISANELLI. --------------- (Seguono i Modelli)
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urn:nir:stato:regio.decreto:1863-03-26;1203#art-r-50

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Art. 50 Che approva il Regolamento per la concessione in enfiteusi dei beni ecclesiastici in Sicilia. — Testo vigente | Portale Normativo