Regolamento
Art. 50
In vigore dal 30 apr 1863
Le spese occorrenti per l'insediamento delle Commissioni saranno anticipate dai Ricevitori demaniali, salvo il rimborso da prelevarsi dal fondo delle multe, o in mancanza di questo, da altro fondo che sarà stabilito di concerto dai Ministeri dell'Interno, delle Finanze e di Grazia e Giustizia e dei Culti.
Torino il 26 marzo 1863.
Visto d'ordine di S. M.
Il Guardasigilli Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti
G. PISANELLI.
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(Seguono i Modelli)
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1863-03-26;1203#art-r-50