Art. 1
In vigore dal 30 apr 1863
VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Vista la legge per la concessione ad enfiteusi perpetua redimibile dei beni-fondi ecclesiastici in Sicilia in data del 10 agosto 1862, n.° 743;
Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti, di concerto coi Ministri dell'Interno e delle Finanze;
Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:
Articolo unico.
È approvato l'unito Regolamento in esecuzione della legge succitata, visto d'ordine Nostro dal Guardasigilli, Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti.
Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Torino addì 26 marzo 1863.
VITTORIO EMANUELE
Registrato alla Corte dei conti addì 10 aprile 1863
Reg.° 23 Atti del Governo a c. 36. Salvaja.
Luogo del Sigi1lo. V. Il Guardasigilli G. Pisanelli.
G. Pisanelli.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1863-03-26;1203#art-rd-1