Art. 1

In vigore dal 30 apr 1863
VITTORIO EMANUELE II PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Vista la legge per la concessione ad enfiteusi perpetua redimibile dei beni-fondi ecclesiastici in Sicilia in data del 10 agosto 1862, n.° 743; Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti, di concerto coi Ministri dell'Interno e delle Finanze; Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue: Articolo unico. È approvato l'unito Regolamento in esecuzione della legge succitata, visto d'ordine Nostro dal Guardasigilli, Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti. Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Torino addì 26 marzo 1863. VITTORIO EMANUELE Registrato alla Corte dei conti addì 10 aprile 1863 Reg.° 23 Atti del Governo a c. 36. Salvaja. Luogo del Sigi1lo. V. Il Guardasigilli G. Pisanelli. G. Pisanelli.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1863-03-26;1203#art-rd-1

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