Regolamento

Art. 49

In vigore dal 30 apr 1863
Gli Impiegati che dovranno assistere alle Commissioni saranno scelti di preferenza fra quelli che trovansi in disponibilità, ed avranno il godimento di tutto o di parte dell'antico loro stipendio; ritenuto che vorranno essere preferiti quelli che erano addetti ad uffici di amministrazione dei beni di regio patronato od ecclesiastici in Sicilia, sia che appartenessero a dicasteri disciolti finanziari od ecclesiastici, sia che appartenessero ad uffici dipendenti dai detti dicasteri. A tale oggetto i Presidenti di ciascuna Commissione richiederanno le occorrenti notizie dalle Autorità da cui tali Impiegati dipendono ed anche dai rispettivi Ministeri. La destinazione di tali Impiegati sarà approvata con decreto ministeriale. Coloro che saranno chiamati a prestare tale servigio, riceveranno intero lo stipendio che avevano, ove si trovassero di goderne parte, pel tempo che durerà l'incarico a cui saranno chiamati. Essi riceveranno lo stipendio sopra certificato di servizio rilasciato dal Presidente della rispettiva Commissione. Finito il servizio di cui trattasi, il Presidente della Commissione, sopra deliberazione della stessa, farà rapporto ai Ministeri dell'Interno, delle Finanze, di Grazia e Giustizia e dei Culti, provocando i superiori riguardi a favore di coloro che abbiano dato prove di onoratezza, assiduità ed intelligenza.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1863-03-26;1203#art-r-49

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