Art. 36
Regolamento

Art. 36

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In vigore dal 30 apr 1863
Le Commissioni regoleranno i loro atti prendendo per norma i giudicati dei quali avranno avuto comunicazione dagli interessati o dal Pubblico Ministero.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1863-03-26;1203#art-r-36