Regolamento›Capo III
Art. 22
In vigore dal 26 mar 1863
Adopera la maggiore attenzione su le persone che frequentano nel Collegio, e raccomanda ai genitori ogni cautela ed ogni riserbo possibile pel tempo che tengono presso di sè le alunne, e sul modo di carteggiare con esse.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1863-02-12;671#art-r-22