Regolamento›Capo IV
Art. 26
In vigore dal 26 mar 1863
La Vice-Direttrice per gli studi è incaricata di vegliare gli esami di capacità delle alunne nuovamente ammesse, di procurare l'ordinamento delle classi e l'osservanza di tutte le discipline scolastiche, e di notare in un suo registro giornaliero i voti dati dagli insegnanti delle alunne.
Ella pensa alla libreria e ad ogni altro corredo scientifico: fa dalle Istitutrici distribuire alle alunne ciò che loro abbisogna per gli studi e tener conto delle distribuzioni.
Assiste e fa assistere una Istitutrice da lei deputata alle lezioni date da persone non conviventi nell'istituto.
Oltre a frequenti ispezioni nelle classi, visita le sale di studio nelle ore che le alunne attendono ai loro compiti.
Riceve altresì le relazioni giornaliere delle Istitutrici sui portamenti e sulla diligenza nell'adempimento dei doveri scolastici di ciascuna alunna fuori scuola.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1863-02-12;671#art-r-26