Regolamento›Capo V
Art. 29
In vigore dal 26 mar 1863
Riscuote le entrate del Collegio, e ne paga debiti sopra particolari ordini spediti dalla Direttrice.
Fa a tempo conveniente tutte le provviste pel bisognevole del Collegio, e le consegna alla Vice-Direttrice deputata all'amministrazione interna. Esercita anche l'ufficio di segretario per le corrispondenze da tenersi dalla Direttrice.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1863-02-12;671#art-r-29