RegolamentoCapo IV

Art. 27

In vigore dal 26 mar 1863
La Vice-Direttrice per l'amministrazione interna è mallevadrice dell'ordine interno; regola l'infermeria e la guardaroba; ha cura del magazzino, della cantina, della cucina e delle spese giornaliere. Perciò visita i dormitoi, le sale di studio, i luoghi di ricreazione, veglia sulle uscite delle alunne dal Collegio. Ha sotto di sè l'infermiera e la guardarobiera e le persone di servizio. Tien conto di tutte le provvisioni fatte per ordine della Direttrice e per mezzo dell'Economo; registra quanto in ciascun giorno entra ed esce dalla dispensa; bada che nulla si porti fuori del Collegio e nulla si sprechi. Cura diligentemente sotto la norma della Direttrice la nettezza dei luoghi e delle persone.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1863-02-12;671#art-r-27

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