RegolamentoCapo VI

Art. 31

In vigore dal 26 mar 1863
Esse dipendono dalla Direttrice e sono invigilate dalla Vice-Direttrice degli studi per quanto s'attiene all'insegnamento, e dalla Vice-Direttrice dell'amministrazione interna per ciò che riguarda la disciplina delle alunne, la sanità, il vitto, le vesti, i diporti, le visite e le passeggiate fuori di Collegio.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1863-02-12;671#art-r-31

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