RegolamentoCapo VI

Art. 35

In vigore dal 26 mar 1863
Due per settimana saranno designate, l'una ad assistere le lezioni date da persone che non convivono nel Collegio, e l'altra a vigilare la nettezza e l'ordine nei dormitorii, nel refettorio, nel parlatorio e nelle sale di studio.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1863-02-12;671#art-r-35

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