Regolamento›Capo VII
Art. 37
In vigore dal 26 mar 1863
Nelle quattro classi elementari vi sarà una maestra per ciascuna classe.
In quelle del corso perfettivo vi sarà un insegnante speciale pel catechismo e la storia sacra, che potrà essere all'uopo lo stesso Direttore spirituale del Collegio.
Vi sarà pure un insegnante speciale per la lingua e letteratura italiana. Un insegnante speciale per la geografia e storia - uno per l'aritmetica e computisteria.
Un insegnante speciale per la lingua francese.
Un maestro straordinario di disegno.
Uno per le nozioni elementari dei doveri e dritti verso la famiglia e la civil società.
Ed uno per gli elementi di scienze naturali e di medicina preservativa.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1863-02-12;671#art-r-37