Regolamento›Capo VII
Art. 40
In vigore dal 26 mar 1863
Alla fine dell'anno scolastico faranno una doppia relazione alla Direttrice sull'andamento della propria classe e del proprio insegnamento, accompagnandola di quelle avvertenze che stimeranno giovevoli al miglioramento degli studi. Una copia di questa relazione sarà presentata dalla Direttrice al Consiglio di vigilanza.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1863-02-12;671#art-r-40