RegolamentoCapo VII

Art. 40

In vigore dal 26 mar 1863
Alla fine dell'anno scolastico faranno una doppia relazione alla Direttrice sull'andamento della propria classe e del proprio insegnamento, accompagnandola di quelle avvertenze che stimeranno giovevoli al miglioramento degli studi. Una copia di questa relazione sarà presentata dalla Direttrice al Consiglio di vigilanza.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1863-02-12;671#art-r-40

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