Art. 37
RegolamentoCapo VII

Art. 37

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In vigore dal 26 mar 1863
Nelle quattro classi elementari vi sarà una maestra per ciascuna classe. In quelle del corso perfettivo vi sarà un insegnante speciale pel catechismo e la storia sacra, che potrà essere all'uopo lo stesso Direttore spirituale del Collegio. Vi sarà pure un insegnante speciale per la lingua e letteratura italiana. Un insegnante speciale per la geografia e storia - uno per l'aritmetica e computisteria. Un insegnante speciale per la lingua francese. Un maestro straordinario di disegno. Uno per le nozioni elementari dei doveri e dritti verso la famiglia e la civil società. Ed uno per gli elementi di scienze naturali e di medicina preservativa.
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