Regolamento›Capo III
Art. 19
In vigore dal 26 mar 1863
Ha cura particolare che nel Collegio si parli il buon italiano, e sia bandito qualunque dialetto.
Procura la nettezza maggiore del casamento e delle alunne, e il garbo e la gentilezza maggiore del contegno e dei modi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1863-02-12;671#art-r-19