RegolamentoCapo III

Art. 18

In vigore dal 26 mar 1863
Ragguaglia ogni bimestre i parenti delle educande intorno à portamenti ed allo studio delle loro figliuole, e dà loro notizia delle mancanze gravi e delle infermità con sollecitudine.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1863-02-12;671#art-r-18

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