Regolamento›Capo III
Art. 18
18 / 79In vigore dal 26 mar 1863
Ragguaglia ogni bimestre i parenti delle educande intorno à portamenti ed allo studio delle loro figliuole, e dà loro notizia delle mancanze gravi e delle infermità con sollecitudine.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1863-02-12;671#art-r-18