RegolamentoCapo III

Art. 20

In vigore dal 26 mar 1863
Per mezzo della Vice-Direttrice preposta alle scuole, e sotto l'alta direzione del Presidente del Consiglio di vigilanza, soprintende ad ogni parte dell'istruzione e dell'educazione. Per mezzo della Vice-Direttrice preposta alla amministrazione interna provvede all'azienda; stipula i contratti coi fornitori; ordina a suo tempo le provvigioni, e trasmette alla contabilità gli elementi necessari per la formazione del libro dei conti. I contratti stipulati con i fornitori debbono essere prima discussi ed approvati dal Consiglio.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1863-02-12;671#art-r-20

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo