Regolamento›Capo III
Art. 20
In vigore dal 26 mar 1863
Per mezzo della Vice-Direttrice preposta alle scuole, e sotto l'alta direzione del Presidente del Consiglio di vigilanza, soprintende ad ogni parte dell'istruzione e dell'educazione.
Per mezzo della Vice-Direttrice preposta alla amministrazione interna provvede all'azienda; stipula i contratti coi fornitori; ordina a suo tempo le provvigioni, e trasmette alla contabilità gli elementi necessari per la formazione del libro dei conti.
I contratti stipulati con i fornitori debbono essere prima discussi ed approvati dal Consiglio.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1863-02-12;671#art-r-20