Titolo IV

Art. 54 bis

In vigore dal 20 gen 1972
Le leggi sulle elezioni del consiglio regionale e di quello provinciale di Bolzano, nonché le norme sulla composizione degli organi collegiali degli enti pubblici locali in provincia di Bolzano garantiscono la rappresentanza del gruppo linguistico ladino.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge.costituzionale:1948-02-26;5#art-54-bis

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo