Art. 54 bis
Titolo IV

Art. 54 bis

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In vigore dal 20 gen 1972
Le leggi sulle elezioni del consiglio regionale e di quello provinciale di Bolzano, nonché le norme sulla composizione degli organi collegiali degli enti pubblici locali in provincia di Bolzano garantiscono la rappresentanza del gruppo linguistico ladino.
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