Capo IV
Art. 16 bis
In vigore dal 20 gen 1972
I provvedimenti dell'autorità statale adottati per motivi di ordine pubblico, che incidono, sospendono o comunque limitano l'efficacia di autorizzazioni dei presidenti delle giunte provinciali in materia di polizia o di altri provvedimenti di competenza della provincia, sono emanati sentito il presidente della giunta provinciale competente, il quale deve esprimere il parere nel termine indicato nella richiesta.
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Prourn:nir:stato:legge.costituzionale:1948-02-26;5#art-16-bis