Titolo V
Art. 58 bis
In vigore dal 20 gen 1972
Le province, in corrispondenza delle nuove materie attribuite alla loro competenza, succedono, nell'ambito del proprio territorio, nei beni e diritti demaniali e patrimoniali di natura immobiliare dello Stato e nei beni e diritti demaniali e patrimoniali della regione, esclusi in ogni caso quelli relativi al demanio militare, a servizi di carattere nazionale e a materie di competenza regionale.
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Prourn:nir:stato:legge.costituzionale:1948-02-26;5#art-58-bis