Titolo VI
Art. 68 bis
In vigore dal 20 gen 1972
Sono devolute alle province le seguenti quote del gettito delle sottoindicate entrate tributarie dello Stato, percetto nei rispettivi territori provinciali:
a) i nove decimi dell'imposta complementare progressiva sul reddito complessivo e delle imposte sulle società e sulle obbligazioni;
b) i nove decimi delle imposte di registro e di bollo, nonché delle tasse di concessione governativa;
c) i nove decimi delle tasse di circolazione relative ai veicoli immatricolati nei rispettivi territori, al netto delle quote spettanti per legge alle province;
d) i nove decimi dell'imposta sul consumo dei tabacchi per vendite afferenti i territori delle due province.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge.costituzionale:1948-02-26;5#art-68-bis