Titolo VI
Art. 68 bis
86 / 114In vigore dal 20 gen 1972
Sono devolute alle province le seguenti quote del gettito delle sottoindicate entrate tributarie dello Stato, percetto nei rispettivi territori provinciali:
a) i nove decimi dell'imposta complementare progressiva sul reddito complessivo e delle imposte sulle società e sulle obbligazioni;
b) i nove decimi delle imposte di registro e di bollo, nonché delle tasse di concessione governativa;
c) i nove decimi delle tasse di circolazione relative ai veicoli immatricolati nei rispettivi territori, al netto delle quote spettanti per legge alle province;
d) i nove decimi dell'imposta sul consumo dei tabacchi per vendite afferenti i territori delle due province.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge.costituzionale:1948-02-26;5#art-68-bis