Art. 68 bis
Titolo VI

Art. 68 bis

86 / 114
In vigore dal 20 gen 1972
Sono devolute alle province le seguenti quote del gettito delle sottoindicate entrate tributarie dello Stato, percetto nei rispettivi territori provinciali: a) i nove decimi dell'imposta complementare progressiva sul reddito complessivo e delle imposte sulle società e sulle obbligazioni; b) i nove decimi delle imposte di registro e di bollo, nonché delle tasse di concessione governativa; c) i nove decimi delle tasse di circolazione relative ai veicoli immatricolati nei rispettivi territori, al netto delle quote spettanti per legge alle province; d) i nove decimi dell'imposta sul consumo dei tabacchi per vendite afferenti i territori delle due province.
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