Titolo VI
Art. 68 ter
In vigore dal 20 gen 1972
Allo scopo di adeguare le finanze delle province autonome al raggiungimento delle finalità e all'esercizio delle funzioni stabilite dalla legge, è devoluta a ciascuna provincia autonoma una quota del gettito dell'imposta generale sull'entrata relativo al territorio regionale e delle tasse ed imposte sugli affari non indicate nei precedenti articoli, al netto delle quote attribuite dalle leggi vigenti alle province e ad altri enti. Nella determinazione di detta quota sarà tenuto conto - in base ai parametri della popolazione e del territorio - anche delle spese per gli interventi generali dello Stato disposti nella restante parte del territorio nazionale negli stessi settori di competenza delle province. Per la determinazione della quota relativa alla provincia di Bolzano si terrà conto anche degli speciali oneri a carico della provincia stessa per il personale amministrativo della scuola. La quota sarà stabilita annualmente d'accordo fra il Governo e il presidente della giunta provinciale.
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Prourn:nir:stato:legge.costituzionale:1948-02-26;5#art-68-ter