Titolo IV

Art. 26

In vigore dal 10 mar 1948
I consiglieri regionali ricevono una indennità fissata con legge regionale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge.costituzionale:1948-02-26;3#art-26

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo