Titolo IV
Art. 22
In vigore dal 10 mar 1948
Le sedute del Consiglio regionale sono pubbliche.
Il Consiglio tuttavia può deliberare di riunirsi in seduta segreta.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge.costituzionale:1948-02-26;3#art-22