Titolo IV
Art. 19
In vigore dal 10 mar 1948
Il Consiglio regionale elegge, fra i suoi componenti: il Presidente, l'Ufficio di presidenza e Commissioni, in Conformità al regolamento interno, che esso adotta a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge.costituzionale:1948-02-26;3#art-19