Titolo IV

Art. 19

In vigore dal 10 mar 1948
Il Consiglio regionale elegge, fra i suoi componenti: il Presidente, l'Ufficio di presidenza e Commissioni, in Conformità al regolamento interno, che esso adotta a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge.costituzionale:1948-02-26;3#art-19

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo