Titolo IV
Art. 21
In vigore dal 10 mar 1948
Le deliberazioni del Consiglio regionale non sono valide se non è presente la maggioranza dei suoi componenti e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che sia prescritta una maggioranza speciale.
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Prourn:nir:stato:legge.costituzionale:1948-02-26;3#art-21