Titolo IV

Art. 25

In vigore dal 10 mar 1948
I consiglieri regionali non possono essere perseguiti Per le opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.
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urn:nir:stato:legge.costituzionale:1948-02-26;3#art-25

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Art. 25 Statuto speciale per la Sardegna. — Testo vigente | Portale Normativo