Titolo IV

Art. 30

In vigore dal 10 mar 1948
Ogni disegno di legge deve essere previamente esaminate da una Commissione, ed approvato dal Consiglio, articolo per articolo, con votazione finale.
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urn:nir:stato:legge.costituzionale:1948-02-26;3#art-30

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Art. 30 Statuto speciale per la Sardegna. — Testo vigente | Portale Normativo