Titolo IV
Art. 34
In vigore dal 16 feb 2001
Il Presidente della Regione, la Giunta ed i suoi componenti sono organi esecutivi della Regione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge.costituzionale:1948-02-26;3#art-34
urn:nir:stato:legge.costituzionale:1948-02-26;3#art-34