Titolo IV
Art. 37
In vigore dal 16 feb 2001
COMMA ABROGATO DALLA L. COSTITUZIONALE 31 GENNAIO 2001, N. 2
La Giunta regionale è responsabile di fronte al Consiglio. Il voto di sfiducia del Consiglio determina le dimissioni della Giunta.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge.costituzionale:1948-02-26;3#art-37