Titolo IV
Art. 41
In vigore dal 16 feb 2001
Contro i provvedimenti dei membri della Giunta regionale preposti ai singoli rami dell'amministrazione e dato ricorso alla Giunta, che decide con decreto del Presidente della Regione.
Tale decreto costituisce provvedimento definitivo.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge.costituzionale:1948-02-26;3#art-41