Art. 41
Titolo IV

Art. 41

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In vigore dal 16 feb 2001
Contro i provvedimenti dei membri della Giunta regionale preposti ai singoli rami dell'amministrazione e dato ricorso alla Giunta, che decide con decreto del Presidente della Regione. Tale decreto costituisce provvedimento definitivo.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge.costituzionale:1948-02-26;3#art-41