Titolo IV
Art. 39
In vigore dal 16 feb 2001
L'ufficio di Presidente della Regione e di membro della Giunta è incompatibile con qualsiasi altro ufficio pubblico.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge.costituzionale:1948-02-26;3#art-39
urn:nir:stato:legge.costituzionale:1948-02-26;3#art-39